Cenni storico giuridici sulla toga

La Toga

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Le disposizioni che descrivono il modo di vestire a giudici e avvocati sono contenute nell’ordinamento giudiziario approvato con r.d. 14/12/1865 n.2641.

Queste norme tuttora esistenti e vigenti, impongono e descrivono il modo di vestire a giudici e avvocati in maniera oramai obsoleta e prevedono perfino la divisa perfino per gli uscieri!

Le disposizioni in esame infatti descrivono in modo dettagliato i colori, i materiali, le nappe, i cordoni (per le corti di cassazione sono color oro, per i tribunali color argento); il tocco, che nella pratica non viene poi più di tanto usato, è richiesto solo in ambito accademico.

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Curiosità …

I magistrati appartenenti o addetti alle corti di cassazione vestono la toga rossa?
quelli appartenenti alla giurisdizione amministrativa e contabile, quindi al TAR, al Consiglio di Stato e alla Corte dei Conti vestono la toga rossa, anche se poi, nella pratica al TAR e al Consiglio di Stato usano portare la toga nera.

In definitiva, la toga rossa è utilizzata principalmente alla Corte dei Conti. Quelle nere in generale appartengono alla giurisdizione ordinaria. Per gli avvocati la toga è nera e l’uso è certamente più ricorrente in ambito penale e meno in quello civile.

Cenni storici …

“La toga – il cui nome è collegato con il verbo latino tego,”ricoprire” – era una veste usata dagli antichi romani. Si indossava sopra la “tunica” e  avvolgeva la persona passando sotto l’ascella destra in modo da lasciare libero il braccio destro e si annodava sopra la spalla sinistra formando, così, ricche pieghe trasversali.
Senza dubbio, la toga era una veste signorile e, comunque, non veniva indossata dalla plebe. Nell’Antica Roma era l’emblema delle cariche pubbliche, del potere civile, dell’attività politica.
A questo proposito cito il motto: “Cedant arma togae” cioè le armi cedano il posto alle civili magistrature, all’attività pacifica -Cicerone, De officiis, I, 77. Da questo motto si coglie il significato che, già al tempo di Cicerone, veniva attribuito a chi indossava il “cencio nero”; e, cioè si abbandonino le armi e si rimetta la soluzione dei casi nella persona dell’avvocato, professionista della parola.
Nell’Antica Roma si distinguevano diversi tipi di toga:
– la “toga praetexta” – cioè orlata di porpora – era considerata la veste nazionale romana ed era diversificata per colore e per tipo di orlatura a seconda delle cariche e delle circostanze; la “toga virilis” era il simbolo della maggiore età ( i fanciulli la indossavano a 17 anni ); la “toga purpurea”, infine, era privilegio dell’Imperatore.
 A seguito del  crollo dell’Impero Romano la toga cadde in disuso per comparire nel Medio Evo come abito solenne per magistrati, patrizi, persone di rango e, perfino, per i medici.
 Nel corso dei tempi la toga subì profonde modifiche rispetto al modello originale romano. Essa divenne più ampia e più lunga, venne corredata di maniche e altri accessori, come il colletto e il copricapo.
In tal modo la toga è giunta fino ai giorni nostri divenendo la veste tradizionale dei giudici e degli avvocati nei dibattiti processuali, nonché il paramento solenne degli accademici e dei docenti universitari nelle cerimonie pubbliche.
Nel tempo sono state più volte fissate precise regole perché la foggia delle toghe rendesse chiaro, evidente il grado o il rango di chi le indossava.
Gli artt. 104 e 105 del R.D. del 26.08.1926, riguardanti le toghe e i tocchi degli avvocati, così dispongono:
Art. 104. – “Le divise degli avvocati e dei procuratori sono conservate nella foggia attuale, con le seguenti modificazioni: per i procuratori la toga è chiusa ed abbottonata in avanti con colletto largo cinque centimetri e orlato da una leggera filettatura in velluto e cordoni e fiocchi di seta nera; cravatta di battista bianca con merlettino e tocco in seta senza alcun distintivo.
Per gli avvocati la toga è aperta, con larga mostratura in seta, colletto largo venti centimetri ed orlato da fascia di velluto dell’altezza di tre centimetri, maniche orlate da fascia di velluto dell’altezza di dieci centimetri, cordoni e fiocchi d’argento misto e seta nera, o d’oro misto a seta nera, (nelle proporzioni di due terzi ed un terzo) a seconda che siano iscritti nell’albo di un collegio o nell’albo speciale di cui all’art. 17 della legge 25 marzo 1926, n.453, cravatta di battista bianca con merlettino e tocco in seta, fregiato da una fascia di velluto.
Gli avvocati ed i procuratori debbono indossare le divise nelle udienze dei tribunali e delle corti, nonché dinanzi alle magistrature indicate nel capoverso dell’articolo 4 dalla predetta Legge e dinanzi ai consigli dell’ordine ed al Consiglio Superiore Forense. Si procede in via disciplinare contro coloro che contravvengono alla presente disposizione”.
Art. 105. – “Il tocco dei membri dei consigli degli ordini dei procuratori è fregiato di un cordoncino di argento misto a seta nera; quello dei presidenti in città non sedi di corte di appello, di un gallone di argento portante nel mezzo un cordoncino di argento misto a seta nera; e quello dei presenti in città sedi di corte di appello, di due galloni di argento misto a seta nera.
Il tocco con i fregi predetti si usa nelle cerimonie ufficiali e nelle udienze del consiglio superiore forense. Nelle altre circostanze si usa il tocco di seta con fascia di velluto per gli avvocati e il tocco di seta per i procuratori”
Si ricordi che la figura del procuratore legale è stata soppressa.
Dalle summenzionate disposizioni si desume che, al di là dell’obbligo di legge e delle possibili sanzioni disciplinari che possono essere comminate, Noi Avvocati dobbiamo sempre indossare la toga  consci di non essere assoggettati ad un obbligo, ma di essere ammessi ad un onore e ad un privilegio; onore e privilegio fonti di grandi responsabilità.
La toga è, infatti, l’emblema esteriore dell’altissima funzione sociale, intellettuale e morale dell’avvocato; è, altresì, la veste che contraddistingue il ruolo importantissimo della difesa nella dialettica del processo; è, insomma, il punto di riferimento del cittadino che in essa ripone fiducia ogniqualvolta veda violati i propri diritti, et nel pubblico et nel privato.
Per concludere, la toga non è una semplice veste per identificare chi svolge, come nel mio caso, la professione di avvocato, ma è qualcosa di più!! in quanto racchiude in sé diversi significati.
Toga significa professionalità; Toga significa ricerca di Giustizia e Verità; Toga significa buon senso ed umiltà; Toga significa rispetto; Toga significa equilibrio; Toga significa essere non apparire…
Non basta indossare la toga, non basta sproloquiare di libertà, indipendenza… se dentro di Noi Avvocati non siamo nella nostra coscienza liberi, indipendenti nell’esercizio della professione, come dispone l’art. 10 del Codice deontologico forense “Dovere di indipendenza”: Nell’esercizio dell’attività professionale l’avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.[…]”.”
Fonte: http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_14118.asp
Avv. Luisa Camboni – Studio Legale Avv.Luisa Camboni

R.D. 14-12-1865 n. 2641
Regio Decreto col quale è approvato il Regolamento generale giudiziario per l’esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale e della legge sull’ordinamento giudiziario.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 dicembre 1865, n. 292

Capo V
Sezione I

Delle divise della magistratura.
156. La magistratura fa uso di due distinte divise: una con toga per le pubbliche sedute e udienze: l’altra con abito a spada per presentarsi individualmente in forma ufficiale e solenne.
§ 1
Delle divise con toga
.
157. Le divise di tutti indistintamente i funzionari della magistratura giudicante e del ministero pubblico si compongono di zimarra nera, con cintura di seta guarnita di nappine, toga di lana nera con maniche rialzate e annodate alle spalle con cordoni, tocco, ossia berretto nero, e collare di tela batista.
158. La qualità e il grado rispettivo dei suddetti funzionari sono determinati dai distintivi seguenti:
A. la zimarra di tutti i membri giudicanti e del ministero pubblico, delle corti di cassazione e di appello è di seta; quella degli stessi funzionari dei tribunali e dei pretori è di lana;
B. la cintura dei suindicati funzionari delle corti è rossa con nappine d’oro: quella dei funzionari dei tribunali è turchina con nappine di seta eguale nelle adunanze ordinarie, e d’argento nelle circostanze solenni; e quella dei pretori è nera con nappine simili di seta;
C. i cordoni per le corti sono d’oro, per i tribunali d’argento, per i pretori di seta nera;
D. il tocco per le corti è di velluto fregiato in oro, per i tribunali e per i pretori è di seta fregiato in argento;
E. il tocco del primo presidente e procuratore generale della corte di cassazione è fregiato di tre galloni, quello del presidente di sezione e avvocato generale della cassazione, dei primi presidenti di corti d’appello e procuratori generali presso le stesse corti, dei presidenti e procuratori del Re dei tribunali è fregiato di due galloni, quello dei consiglieri e sostituti procuratori generali di cassazione, dei presidenti di sezione e avvocati generali delle corti d’appello e dei vice-presidenti dei tribunali è fregiato di un gallone, quello dei consiglieri d’appello e sostituti procuratori generali presso le corti d’appello, dei giudici e sostituti procuratori del Re è fregiato di un cordone, e quello dei pretori è fregiato di un filetto. Il tocco dei sostituti procuratori generali aggiunti è fregiato di un cordoncino d’oro.
159. Le divise degli aggiunti giudiziari e degli uditori consistono nella toga di lana nera, tocco di seta, guarnito di un filetto d’argento quanto agli aggiunti, di seta per gli uditori, e collare di tela batista.
160. …
Le divise dei cancellieri, vice-cancellieri e vice-cancellieri aggiunti delle corti d’appello e dei tribunali consistono nella toga di lana nera, nella zimarra di lana e cintura di seta nera con nappine e cordoni di seta rossa per i cancellieri, vice-cancellieri, e vice-cancellieri aggiunti delle corti, nel tocco di velluto per questi e di seta per quelli dei tribunali fregiato di cordone di seta, e nel collare di tela batista.


162. Gli uscieri in servizio alle udienze delle corti e dei tribunali vestono tunica lunga fino al ginocchio di panno nero tutta abbottonata con una fila di bottoni lisci di seta, fascia alta dodici centimetri, serrata alla persona sul dietro con fibbie, collare liscio di tela batista, calzoni corti con calze di lana, mantelletto di panno lungo quanto la tunica e tocco di lana nera.
Gli uscieri delle corti hanno calze e mantelletto di colore rosso e la fascia di seta rossa; gli altri hanno calze, mantelletto e fascia di color nero, e questa di lana.
163. Le corti hanno una mazza e bastoni per gli uscieri; i tribunali hanno bastoni.
Quella e questi si custodiscono a cura rispettivamente dei primi presidenti e dei presidenti dei tribunali; si collocano sulle tavole della corte o del tribunale in tempo delle pubbliche udienze, e si portano avanti dagli uscieri quando la corte o il tribunale esce in pubblico.
164. Ogni funzionario giudicante o del ministero pubblico, nell’atto che esercita individualmente le sue funzioni giudiziarie fuori dell’ordinaria sua sede, si fregia ad armacollo sotto l’abito di una fascia di seta, alta dodici centimetri, rossa se appartiene a una corte, turchina se è membro di un tribunale o di una pretura, terminata in ambi i casi con nappine di seta di colore uguale alla fascia.
La fascia dei funzionari del ministero pubblico è soppannata di seta nera.
165. Nelle circostanze indicate nell’articolo precedente l’usciere porta al collo appesa a una catenella una medaglia, sulla quale è incisa l’indicazione della corte, del tribunale, o della pretura a cui è addetto.
Per gli uscieri delle corti la catenella e la medaglia sono dorate.
Per gli uscieri dei tribunali e delle preture la catenella e la medaglia sono argentate.
Gli uni e gli altri ne fanno uso anche quando assistono alle pubbliche udienze.
§ 2
Dell’abito a spada

166. Tutti indistintamente i funzionari dell’ordine giudiziario, quando si presentano individualmente in forma officiale e solenne, vestono
A. abito, pantaloni, e corpetto di color nero:
L’abito è a taglio dritto e ad una fila di nove bottoni, con falde distese, finte orizzontali alle tasche con tre bottoni posti orizzontalmente sotto le finte e fiorone in ricamo in mezzo a queste.
L’abito di tutti i membri giudicanti e del ministero pubblico della cassazione, dei primi presidenti, presidenti di sezione, procuratori generali e avvocati generali delle corti d’appello è di velluto con rovescio di raso alle falde; per tutti gli altri funzionari è di panno, con collaretto, paramani e finte di tasche di velluto, e rovescio alle falde, di seta per tutti i funzionari delle corti d’appello, e di panno per quelli dei tribunali e delle preture.
I pantaloni sono di panno con gallone lungo la cucitura esteriore. Il gallone è in oro per il primo presidente e procuratore generale di cassazione, tessuto in argento con striscia d’oro per i primi presidenti e procuratori generali delle corti d’appello, e per il presidente di sezione e avvocato generale della cassazione; d’argento per i presidenti di sezione e avvocati generali delle corti d’appello; di seta con striscia d’oro nel mezzo per i consiglieri e sostituti procuratori generali di cassazione; e di seta nera per tutti gli altri funzionari delle corti, dei tribunali e delle preture.
Il corpetto ha una fila di bottoncini, ed è di raso per tutti i membri giudicanti e del ministero pubblico delle corti; di panno per tutti gli altri funzionari delle corti, dei tribunali e delle preture.
I bottoni dell’abito e del corpetto sono di metallo dorato, convessi e colle insegne dell’autorità giudiziaria sormontate dalla corona reale, il tutto in rilievo e velato su fondo brunito;
B. cravatta e guanti bianchi e stivaletti di cuoio verniciato;
C. cappello arricciato di feltro nero con nappa tricolore italiana, assicurata da grovigliola d’oro e d’argento alternati.
Il cappello è contornato da un giro di piuma bianca per i primi presidenti e procuratori generali, nera per gli altri membri giudicanti e del ministero pubblico delle corti, e per i presidenti e vice presidenti dei tribunali e procuratori del Re; il cappello di tutti gli altri funzionari delle corti e dei tribunali è senza piuma;
D. spada ad elsa di metallo dorato con impugnatura di madreperla, e l’elsa a mezza coccia rovesciata, sulla cui parte esteriore forbita lo stemma reale in rilievo e velato, coronato e attorniato di rami d’olivo.
La guaina della spada è di cuoio nero verniciato con puntale dorato, ed è appesa a cinturino di panno nero affibbiato sotto l’abito.
167. L’abito della magistratura ha ricami e guarnizioni in oro ed in argento distribuiti come segue:
A. i ricami per i membri giudicanti e del ministero pubblico di cassazione rappresentano rami di quercia intrecciati con rami d’olivo in oro e argento alternati, e per gli stessi funzionari delle corti d’appello consistono in due rami d’olivo fruttati uno d’oro e uno d’argento.
I ricami sono sovrapposti per tutti i suddetti funzionari al collaretto, ai paramani e alle finte delle tasche dell’abito, che ha, fra i due bottoni al taglio della vita, un fiorone corrispondente. Le finte di tasche dell’abito dei sostituti procuratori generali aggiunti sono fregiate, invece del ricamo, di una doppia bacchetta intrecciata d’oro e d’argento.
I primi presidenti e i procuratori generali aggiungono un ricamo sotto le finte delle tasche, lungo lo spaccato dell’abito sul petto, e tutto attorno alle tasche.
Il presidente di sezione e l’avvocato generale della cassazione aggiungono il ricamo sotto le finte delle tasche.
I funzionari di cancelleria delle corti e di segreteria dei procuratori generali hanno al collaretto il ricamo conforme a quello del corpo giudiziario cui appartengono, e alle finte delle tasche e ai paramani hanno una bacchetta, a tre giri per i cancellieri di cassazione, a due giri per quelli delle corti d’appello e ad un giro per i vice-cancellieri, vice-cancellieri aggiunti, e i segretari del ministero pubblico; i sostituti segretari e i sostituti segretari aggiunti hanno alle tasche e ai paramani un cordoncino in argento;
B. i membri giudicanti e del ministero pubblico dei tribunali hanno i ricami di un solo ramo d’olivo con foglie d’argento, frutti e gambo d’oro;
I presidenti e i procuratori del Re hanno il ricamo sul collaretto, sui paramani e sulle finte di tasche;
I vice presidenti hanno il ricamo sul collaretto e sui paramani, e una doppia bacchetta sulle finte di tasche;
I giudici dei tribunali e i sostituti procuratori del Re hanno il ricamo sul collaretto e un doppio cordoncino sui paramani e sulle finte, ricamato per i primi in oro, per i secondi in argento.
I cancellieri dei tribunali hanno sul davanti del collaretto due mazzetti, uno per parte, di rami d’olivo con foglie d’argento e frutti d’oro, con bacchetta semplice attorno al collaretto e ai paramani e cordoncino in ricamo alle finte di tasche. I vice-cancellieri, vice-cancellieri aggiunti, e i segretari del procuratore del Re hanno una bacchetta al collaretto;
C. i membri giudicanti e del ministero pubblico delle corti di cassazione e d’appello e i presidenti dei tribunali e i procuratori del Re hanno attorno alle maniche dell’abito, al luogo ove giunge il risvolto dei paramani, un cordoncino in ricamo, d’oro per il corpo giudicante, d’argento pel ministero pubblico;
D. i pretori hanno al collaretto il ricamo stesso dei membri dei tribunali, con bacchetta attorno ai paramani e cordoncino in ricamo alle finte di tasche.
I cancellieri delle preture hanno bacchetta al collaretto, cordoncino d’oro ai paramani e d’argento alle finte di tasche.
I vice-cancellieri delle preture hanno al collaretto due cordoncini, uno d’oro e l’altro d’argento, uno d’oro ai paramani e uno d’argento alle finte.
168. I funzionari giudiziari, in caso di collocamento a riposo, in aspettativa, o in disponibilità, hanno il diritto di portare la divisa ufficiale corrispondente al titolo e grado o alla qualità che abbiano conservato.
169. Le divise stabilite nella presente sezione, le mazze e i bastoni indicati nell’art. 163 e le medaglie menzionate nell’art. 165 saranno conformi ai modelli stabiliti dal ministro di giustizia.
Sezione II
Delle divise degli avvocati e dei procuratori
.
170. Nelle pubbliche udienze delle corti e dei tribunali gli avvocati patrocinanti indossano le seguenti divise:
Toga di lana nera alla foggia di quella prescritta per i funzionari giudiziari, ma abbottonata sul davanti con maniche orlate di un gallone di velluto nero, rialzate e annodate sulle spalle con cordoni e nappine di seta nera; hanno il tocco di seta nera fregiato di un gallone di velluto nero, e il collare di tela batista.
171. I procuratori vestono toga di lana nera, abbottonata sul davanti, con maniche rialzate e annodate sulle spalle con cordoni di lana nera; hanno tocco di seta nera senza gallone, e collare di tela batista.

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